December 21, 2024
You can use WP menu builder to build menus

Lo Statuto di AICQ Triveneta- approvato Assemblea 12 Giugno 2013: [Scarica lo Statuto]

Titolo I – Denominazione, sede, scopo, durata
Titolo II – Soci dell’Associazione
Titolo III – Organi  e cariche dell’Associazione
Titolo IV – Settori Tecnologici e Comitati Tecnici
Titolo V – Amministrazione
Titolo VI – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell’Associazione

Il Regolamento di AICQ Triveneta – approvato Assemblea 13 Dicembre 2016  [Scarica il regolamento]

STATUTO AICQ TRIVENETA

Titolo I – Denominazione, sede, scopo, durata

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita la “AICQ – Associazione Italiana Cultura Qualità – Triveneta”, in forma abbreviata AICQ TV, in conformità allo Statuto dell’Associazione Italiana Cultura Qualità delle quale è membro.

Art. 2 – Adesione all’Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ      

L’AICQ – Associazione Italiana Cultura Qualità – Triveneta aderisce all’Associazione Italiana Cultura Qualità

– AICQ, costituita a Milano l’11.5. 1955, la quale  effettua il coordinamento nazionale fra le  Associazioni Territoriali per la Qualità e cura i rapporti di collaborazione con Associazioni ed Enti affini in campo internazionale, della quale approva incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie pur in totale autonomia giuridica ed economica

Art.3 – Sede

La sede legale dell’Associazione è fissata nella Provincia di Venezia

Art.4 – Scopo

L’Associazione ha carattere culturale, è apolitica e aconfessionale, non può svolgere attività di ordine

sindacale o rappresentare interessi di categoria, non ha finalità di lucro e si propone di promuovere, favorire e realizzare lo studio, lo sviluppo e l’applicazione delle metodologie tecniche e organizzative per la Qualità dei prodotti,  dei servizi e delle organizzazioni, incluse le strutture scolastiche, universitarie, di ricerca ed i processi educativi in generale, per promuovere il miglioramento della Qualità e della competitività del sistema economico nazionale, per garantire la sicurezza, la salvaguardia della salute, la tutela dell’ambiente e del territorio e la protezione dei consumatori.

Rientrano in quanto sopra, a titolo non esaustivo, i Sistemi di Gestione per la Qualità, per l’Ambiente, per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e genericamente tutti i sistemi di management delle organizzazioni e ed i loro fattori umani e tecnici e la competenza del personale responsabile. Per raggiungere tali scopi l’Associazione promuove riunioni, conferenze, congressi, cura la diffusione di notizie e di informazioni, promuove ed effettua corsi di formazione e di aggiornamento ed ogni altra iniziativa atta a stimolare lo sviluppo della cultura della persona quale fulcro fondamentale per lo sviluppo della cultura della Qualità, il progresso della ricerca, la diffusione della conoscenza e la realizzazione delle applicazioni della materia.

L’Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità

Art.5 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Titolo II – Soci dell’Associazione

Art. 6 – Soci

I soci possono essere: effettivi,  onorari e benemeriti.

I soci effettivi  si distinguono in individuali, ossia persone fisiche, e collettivi, ossia società ed enti in genere.

Il rapporto associativo è unico per la generalità  dei Soci. Viene esclusa qualsiasi forma della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci maggiori dei età hanno diritto di voto anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione

Art.7 – Soci Onorari

La nomina a Socio Onorario è conferita dal Consiglio a persone, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano

contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo dell’Associazione.

Il Consiglio può inoltre eleggere un Presidente onorario che è, a tutti gli effetti, socio onorario.

Alla scadenza del mandato viene conferita automaticamente al presidente uscente la nomina di socio onorario per l’operato e la responsabilità avuta in associazione.

Art.8 – Soci Benemeriti

La nomina a Socio Benemerito è conferita dal Consiglio a persone, ovvero ad Enti ed Istituzioni che abbiano

contribuito finanziariamente o mediante apporto di risorse in maniera sostanziale allo sviluppo dell’Associazione.

Art. 9 – Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto di:

  •  partecipare alla vita associativa
  • partecipare all’ assemblea con i modi indicati all’Art.12 dello Statuto;
  • concorrere alla formazione del Consiglio con i modi indicati all’Art.17 dello Statuto e del Regolamento;
  • partecipare e/o costituire settori tecnologici e comitati tecnici secondo quanto previsto dalle disposizioni dettate dall’AIQ Nazionale
  • frequentare la Sede dell’Associazione e delle altre Associazioni Territoriali aderenti all’AICQ;
  • valersi delle biblioteche sociali e del Centro di documentazione dell’AICQ;
  • partecipare a riunioni, corsi, convegni, conferenze e congressi promossi nel quadro delle attività dell’AICQ.
  • usufruire dei servizi e documentazioni previsti dall’Associazione per i Soci in base al ruolo ricoperto
  • Agli effetti del godimento di tutti questi diritti i Soci collettivi possono annualmente designare una persona per ogni quota collettiva sottoscritta.

Art. 10 – Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, il Regolamento ed il Codice Deontologico dell’AICQ a cui si ispirano.

I Soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal

Consiglio.

Nel caso in cui l’Assemblea deliberi il versamento di una eventuale quota associativa annuale, sarà la stessa Assemblea a determinarne l’ammontare. Tale quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I Soci onorari e i soci benemeriti sono esenti dal pagamento di quote.

L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata fintanto che il Socio non presenti formale atto di dimissioni a

mezzo lettera o fax almeno tre mesi prima della scadenza annuale o per morosità

Art. 11 – Cessazione da Socio

La qualifica di Socio può cessare

a) per dimissioni;

b) per morosità;

c) per radiazione nel caso di Soci che, per avere gravemente contravvenuto agli obblighi dello

Statuto, rendessero incompatibile la loro presenza nell’Associazione;

d) per decesso.

La cessazione della qualifica di Socio per i motivi indicati alle lettere a) e b) viene effettuata d’ufficio; la

cessazione della qualità di socio per il motivo indicato alla lettera c) viene deliberata dall’Assemblea.

Il Socio che cessa della propria qualità non ha diritto ad alcuna quota patrimoniale dell’Associazione.

Titolo III – Organi e cariche dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  •   l’Assemblea;
  •   Il Consiglio Direttivo;
  •   La Presidenza;
  •  I Revisori dei Conti.

Art. 12 – Assemblea: composizione

L’Assemblea è costituita dai Soci di cui all’art. 6. Tutti i Soci hanno diritto di voto.

Art.13 – Assemblea: convocazione

L’Assemblea è convocata dalla Presidenza dell’Associazione almeno una volta all’anno. Può essere

convocata in via straordinaria dalla Presidenza stessa, quando lo ritenga necessario, o su richiesta del

Consiglio o di almeno un terzo dei Soci. L’avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi

diritto non meno di 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione di data, ora e luogo della riunione e l’ordine del giorno.

Art.14 – Assemblea: validità e regole

L’assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci; in seconda

convocazione, l’Assemblea è comunque valida.

Le deliberazioni si prendono con voto palese dei Soci intervenuti oppure rappresentati per delega da altro Socio.

Ogni partecipante all’Assemblea ha diritto ad un unico voto. E’ ammesso farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio. Un Socio non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 15 – Assemblea: competenze

L’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti:

a) delibera, su relazione del Consiglio, circa le attività dell’Associazione;

b) delibera circa il rendiconto economico consuntivo dell’anno precedente presentato dal Consiglio e

dai Revisori dei Conti;

c) nomina i componenti del Consiglio

d) elegge i Consiglieri delegati a partecipare al Consiglio dell’Associazione Italiana Cultura Qualità –

AICQ nel numero stabilito dal regolamento della stessa;

e) elegge i Revisori dei Conti ed i loro supplenti tra i candidati proposti dal Consiglio;

f) delibera relativamente ad ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, purché questo non rientri

nei due argomenti qui di seguito indicati;

L’Assemblea, con parere favorevole di almeno due terzi dei presenti delibera sulle modifiche allo Statuto e sull’approvazione del Regolamento e sue modifiche;

L’Assemblea, con parere favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto di voto delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea possono essere prese mediante referendum epistolare.

Art.16 – Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, da un Vice

Presidente o da un Consigliere designato dal Consiglio. Funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario

dell’Associazione.

Art.17 – Consiglio: composizione

Il Consiglio è formato da un massimo di 15 membri eletti dall’assemblea ai quali si aggiungono gli ex

Presidenti ed il Presidente onorario. Il mandato del Consiglio dura tre anni.

Il Consiglio ha la facoltà di cooptare dei Soci nel Consiglio Direttivo stesso per deleghe, rappresentanza istituzionale o altre motivazioni che il CD consideri opportune per la presenza del socio alla riunione del CD senza diritto di voto

Art. 18 – Consiglio: convocazione

Il Consiglio è convocato, almeno una volta all’anno, dalla Presidenza, con invito diramato a tutti i consiglieri

non meno di 20 giorni prima della data di riunione.

Può essere convocato in via straordinaria ogni qual volta almeno un  terzo dei Consiglieri ne faccia

richiesta.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione di data, ora e luogo della riunione e l’ordine del

giorno.

Art. 19 – Consiglio: validità e regole

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti o

rappresentati almeno metà dei Consiglieri.

Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega nominativa scritta.

Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente.

Per proporre all’Assemblea modifiche allo Statuto occorre il parere favorevole di almeno due terzi dei

componenti il Consiglio.

Ciascun Consigliere, presente o rappresentato, ha diritto a un voto.

La funzione di Segretario del Consiglio è svolta dal Segretario dell’Associazione.

Art.20 – Consiglio: compiti

Il Consiglio promuove e cura i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali.

Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare ha il compito di:

  • dare direttive per l’attività dell’Associazione:
  • proporre all’Assemblea il rendiconto annuale dell’Associazione;
  • approvare il conto di previsione;
  • eleggere nel suo seno la Presidenza;
  • proporre all’Assemblea la nomina di tre Revisori dei Conti, e di due supplenti;
  • proporre all’Assemblea la nomina dei rappresentanti al Consiglio AICQ;
  • affidare incarichi particolari ai singoli Soci anche non appartenenti al Consiglio, ferma restando la
  • responsabilità collettiva del Consiglio di fronte all’Associazione;
  • redigere il Regolamento dell’Associazione in conformità alle norme dello Statuto;
  • proporre all’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
  • deliberare in merito alla cessazione della qualifica di Socio (di cui all’Art.11 lettera c);
  • stabilire le quote associative annuali, compatibili con quelle deliberate dal Consiglio AICQ;
  • vigilare sull’osservanza dello Statuto.

Il Consiglio può dare mandato alla Presidenza per lo svolgimento di determinati compiti.

Art.21 – Presidenza

Costituiscono la Presidenza:

  •  il Presidente;
  • uno o più Vice-Presidenti;
  • uno o più Segretari;
  • il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è coadiuvato dai Vice-Presidenti che lo

sostituiscono in caso di impedimento o assenza.

Alla Presidenza spetta il compito di convocare il Consiglio ogni qual volta lo ritenga opportuno o ciò sia

richiesto come espresso nell’art. 18 del presente Statuto.

Il mandato della Presidenza dura tre anni.

Art. 22 – Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende all’andamento economico e finanziario dell’Associazione secondo le direttive del

Presidente e del Consiglio riferendone agli stessi.

Art. 23 – Giunta Esecutiva

E’ l’organo attraverso cui la Presidenza esercita il mandato esecutivo.

E’ composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai Segretari e dal Tesoriere.

Art.24 – Revisori dei Conti

Il controllo dell’amministrazione dell’associazione viene esercitato da un Collegio di revisori dei Conti,

formato da tre membri eletti dall’assemblea, che elegge pure due Revisori supplenti.

I Revisori dei Conti nominano tra loro un Presidente del Collegio.

Art. 25 –Cariche sociali: durata

Tutte le cariche sociali sono non retribuite. Esse hanno durata triennale e sono riconfermabili.

Titolo IV – Settori Tecnologi e Comitati Tecnici

Art. 26 – Organizzazione

Si definisce Settore tecnologico un insieme organizzato di Soci appartenenti ad una o più Associazioni

territoriali inteso a promuovere, a livello nazionale, la Qualità in uno specifico campo tecnologico e

merceologico.

Si definisce Comitato tecnico un insieme organizzato di Soci appartenenti ad una o più Associazioni

territoriali inteso a promuovere, a livello nazionale, specifiche metodologie della Qualità. Ciascun Settore

tecnologico è gestito da un Consiglio e da una Presidenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento

dell’AICQ. Ciascun Comitato tecnico è gestito da un Coordinatore nominato dal Consiglio dell’AICQ.

Art.27 – Costituzione

Per costituire un settore in un nuovo campo tecnologico o un Comitato in un nuovo campo tecnico, occorre

che almeno venti interessati sottoscrivano la relativa richiesta all’associazione Territoriale cui intendono

appoggiarsi con la proposta delle persone chiamate a coprire inizialmente le cariche.

Il Consiglio di questa Associazione, se favorevole, trasmette la richiesta al Consiglio dell’AICQ.

Il Consiglio dell’AICQ, se favorevole, autorizza la costituzione in via transitoria di un Comitato promotore per l’avviamento ed il consolidamento dell’attività.

Dopo un opportuno periodo di funzionamento di detto Comitato, il Consiglio dell’AICQ potrà deliberare la

costituzione del nuovo Settore tecnologico o Comitato tecnico, indicandone il campo di competenza.

Art.28 – Funzionamento

Il coordinamento delle attività dei Settori tecnologici e dei Comitati tecnici spetta alla presidenza dell’AICQ. Il funzionamento di un Settore tecnologico o di un Comitato tecnico deve essere conforme al Regolamento

dell’AICQ.

Art.29 – Scioglimento

Lo scioglimento di un Settore tecnologico o di un Comitato tecnico è deciso dal Consiglio dell’AICQ su

proposta del Consiglio del Settore tecnologico e del Coordinatore del Comitato tecnico. Il Consiglio

dell’AICQ può autonomamente, in via eccezionale, deliberare lo scioglimento di un Settore tecnologico o di

un Comitato tecnico quando la loro attività sia ritenuta insufficiente o non più rispondente ai fini sociali.

Titolo V – Amministrazione

Art. 30 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato dagli immobili, dai mobili, dai valori e dalle immobilizzazioni finanziarie che pervengano all’associaione a qualsiasi titolo e da erogazioni, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche soci o non soci che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell’Associazione.

E’ fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché riserve, fondi o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo dovrà essere destinato  favore di Enti non commerciali oppure ai fini generali di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.31 – Esercizio finanziario

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio deve essere

compilato:

  1. un conto di previsione, da approvarsi dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  2. un bilancio consuntivo, da approvarsi dall’Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Titolo VI – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell’Associazione

Art. 32 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell’Assemblea (secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2).

Art.33 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è di competenza dell’Assemblea secondo quanto stabilito dall’art. 15 –

comma 3

REGOLAMENTO AICQ TRIVENETA

Art. 1 – E’ stata costituita l’AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità – Triveneta, nel seguito

denominata AICQ Triveneta, Associazione Territoriale federata all’AICQ, Associazione Italiana

Cultura Qualità.

 

Titolo 1 – Iscrizione dei Soci

Art. 2 – Per diventare socio effettivo occorre inoltrare all’AICQ Triveneta la scheda di iscrizione

all’uopo predisposta, compilata e sottoscritta dal richiedente.

Il richiedente dovrà provvedere al versamento della quota di iscrizione relativa alla categoria di

socio cui è interessato appartenere (individuale o collettivo).

In mancanza di altre indicazioni, viene considerato referente del socio collettivo il primo

nominativo riportato nella scheda di iscrizione.

Chi sia già socio di altre Associazioni Territoriali federate all’AICQ può chiedere il trasferimento.

Art. 3 – II soci effettivi dell’AICQ Triveneta sono tenuti a pagare entro il 31 Gennaio il rinnovo

della quota sociale relativa all’anno in corso.

I nuovi soci effettivi che si iscrivono all’AICQ Triveneta da Luglio ad Ottobre possono versare una

quota maggiorata del 40%, valida per l’iscrizione fino alla fine dell’anno in corso e per l’intero

anno successivo. Per coloro i quali si iscrivono da Novembre a Dicembre la quota di iscrizione è

valida fino al 31 Dicembre dell’anno successivo.

Art. 4 – Non ha diritto di voto il socio effettivo che non risulti in regola con il pagamento della

quota di iscrizione.

Qualora il socio effettivo risultasse debitore dopo il 31 Maggio , il socio viene considerato moroso e perde tutti i diritti dei soci effettivi. Può recuperare tali diritti mettendosi in regola con i pagamenti.

Il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, deliberare l’espulsione dall’Associazione

del socio moroso.

 

Titolo 2 – Assemblea

Art. 5 – Il Presidente dell’AICQ Triveneta deve convocare l’Assemblea dei Soci in via ordinaria

entro il mese di Giugno di ogni anno, mediante avviso che deve essere inviato (posta, fax o e-mail)

ad ogni socio almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 6 – Le competenze dell’Assemblea sono riportate agli artt. 15 e 16 dello Statuto dell’AICQ

Triveneta.

Art. 7 – L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più

uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il

numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

Hanno diritto di voto soltanto i soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, risultino aver

saldato la quota associativa.

Il socio collettivo, analogamente al socio individuale, ha diritto ad un solo voto.

Un socio può delegare un altro socio a rappresentarlo. Nessun socio può rappresentare

nell’Assemblea, per delega, più di tre soci.

Il computo dei voti deve essere svolto da una Commissione, formata da almeno tre soci,

nominata dall’Assemblea.

Nel caso di referendum epistolare le operazioni di scrutinio saranno svolte da una Commissione

nominata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Commissione redige un verbale nel quale vengono riassunti i risultati della

votazione. Tale verbale viene allegato al verbale dell’Assemblea . Per il computo di voti la Commissione si attiene a quanto disposto nell’art. 14 dello Statuto dell’AICQ Triveneta.

 

Titolo 3 – Consiglio Direttivo

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti dall’Assemblea

ordinaria dei Soci secondo le modalità seguenti.

Il Consiglio Direttivo uscente:

1. comunica ai Soci il rinnovo delle cariche sociali (Consigliere, Revisore dei Conti), a

seguito di scadenza del mandato o per altro motivo, precisando la data in cui viene

indetta l’Assemblea per effettuare le elezioni, con 60 – 90 giorni di anticipo;

2. nomina una Commissione Elettorale (CE), costituita da 3 membri effettivi e due supplenti

(eventuali), i cui componenti non devono essere candidati alle elezioni in corso.

3. invita i Soci interessati a candidarsi alle diverse cariche sociali, mediante invio alla CE

(posta, fax, e-mail) della propria candidatura, sottoscritta dall’interessato e da almeno 8

Soci, insieme con un breve curriculum (massimo cinque righe dattiloscritte); i candidati

devono essere regolarmente iscritti all’AICQ Triveneta; le candidature devono pervenire

tassativamente, pena la non accettazione, entro il termine prescritto, 30-60 giorni prima

delle votazioni.

4. Prescrivere eventuali requisiti minimi, quali anzianità di iscrizione all’AICQ Triveneta;

5. Prende atto dell’elenco delle autocandidature pervenute entro il termine prescritto.

 

Le votazioni si chiuderanno con l’Assemblea e i risultati saranno scrutinati dalla Commissione

Elettorale nominata dal Consiglio Direttivo uscente.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di quindici membri, soci effettivi

dell’AICQ Triveneta, più gli ex Presidenti e l’eventuale Presidente onorario.

I membri effettivi, nominati a seguito di votazioni dei soci, devono essere in maggioranza rispetto

ai membri di diritto.

Il Consiglio ha la facoltà di cooptare dei Soci nel Consiglio Direttivo stesso per deleghe, rappresentanza istituzionale o altre motivazioni che il CD consideri opportune per la presenza del socio alla riunione del CD  senza diritto di voto

Art. 10 – Spettano al Consiglio Direttivo:

l’organizzazione dell’attività dell’AICQ Triveneta per il raggiungimento degli scopi previsti

dallo Statuto;

gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;

la presentazione all’Assemblea del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo;

la preparazione di una lista di candidati, per il rinnovo del Consiglio Direttivo, da

sottoporre a votazione dell’Assemblea.

I compiti del Consiglio Direttivo sono riportati nell’art. 20 dello Statuto.

In Consiglio eletto dall’Assemblea dei Soci elegge nel suo seno: il Presidente, uno o più VicePresidenti, uno o più Segretari, il Tesoriere.

Uno stesso Consigliere non può essere eletto Presidente dell’AICQ Triveneta per più di due

mandati consecutivi.

Il Consiglio può, deliberando con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, chiamare a farne parte

altri soci dell’AICQ Triveneta.

La deliberazione deve essere sottoposta a ratifica dell’Assemblea in riunione ordinaria.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente onorario dell’AICQ Triveneta, da

scegliersi fra personalità di chiara fama del mondo accademico ed industriale, che abbiano

acquisito particolare titoli di benemerenza nei confronti dell’AICQ Triveneta, o direttamente, o a

seguito dell’attività svolta nell’ambito dei fini o delle discipline il cui perseguimento è favorito

dall’AICQ.

Art. 12 – Tutte le cariche sociali scadono al termine di ogni mandato della durata di tre anni

sociali e sono rieleggibili.

Decadono da ogni carica, anche quella di Presidente, i membri che allo scadere del mandato di

Consigliere non siano rieletti dall’Assemblea.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’AICQ Triveneta almeno una volta

l’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno

un terzo dei Consiglieri.

Ogni convocazione di riunione viene comunicata dal Presidente ai Consiglieri per posta o per fax

o per e-mail, inviati al recapito dei singoli Consiglieri almeno 20 giorni prima della data fissata per

la riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza o/e delega di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri

presenti alla riunione (art. 19 dello Statuto).

Le proposte di modifiche allo Statuto o al regolamento dell’AICQ Triveneta devono essere

approvate da almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo, prima di essere sottoposti alla

votazione dell’Assemblea dei soci.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dispone di un voto. Ogni partecipante al Consiglio può

disporre al massimo di una delega.

Art. 14 – Per la migliore organizzazione dell’attività dell’AICQ Triveneta il Consiglio può deliberare

la creazione di Commissioni per gruppi di argomenti specializzati e nominare un Segretario

tecnico per l’organizzazione dei lavori nell’ambito di ogni singola Commissione.

Potrà affidare incarichi particolari a singoli membri del Consiglio e nominare commissioni

costituite da Soci anche non membri del Consiglio, conservando la responsabilità, di fronte

all’Assemblea, del loro operato.

Art.15 – Spetta ai Segretari gestire l’elenco dei Soci, i verbali dell’Assemblea e del Consiglio,

curare in generale il disbrigo della corrispondenza e di tutte le pratiche d’ufficio.

Il Tesoriere sovraintende all’andamento economico e finanziario dell’AICQ triveneta secondo le

direttive del Presidente e del Consiglio, riferendo agli stessi.

Le modalità di dettaglio nell’organizzazione del lavoro amministrativo e burocratico e la

definizione delle singole attribuzioni e responsabilità sono fissate dalla Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva è l’organo cui spetta di tradurre in atto e concretamente realizzare le

deliberazioni del Consiglio. Essa è composta da: Presidente, dai Vicepresidenti, dai Segretari e

dal Tesoriere (art. 21 dello Statuto).

Titolo 4 – Patrimonio

Art.16 – Il patrimonio dell’AICQ Triveneta è distinto da quello dell’AICQ. Esso è costituito dagli

immobili, di mobili e dalle quote annuali degli associati, fatta deduzione dai contributi dovuti

all’AICQ a termini di Statuto, dalle tasse d’ammissione e da tutti gli altri contributi che pervengono

all’AICQ Triveneta a qualsiasi titolo, nonché dalle eventuali eccedenze delle gestioni annuali.

L’esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 17 – per l’eventuale scioglimento dell’AICQ Triveneta occorre una deliberazione

dell’Assemblea dei Soci appoggiata da almeno 2/3 dei voti spettanti a tutti i Soci. Con questa

medesima maggioranza l’Assemblea procederà poi a nominare uno o più liquidatori ed a stabilire

la destinazione dei beni che residueranno dalla liquidazione.

Il patrimonio sarà devoluto in conformità a quanto previsto dallo Statuto

In mancanza di tale decisione i beni saranno devoluti all’AICQ Nazionale.

Titolo 5 – Rapporti con AICQ Nazionale

Art. 18 – Qualora norme del presente Regolamento e dello Statuto dell’AICQ Triveneta

risultassero, anche in futuro, in contrasto con norme del Regolamento e dello Statuto dell’AICQ

Nazionale, le norme in contrasto si riterranno immediatamente abrogate e sostituite con quelle modificate